News

In questa sezione trovi tutte le novità del mondo di Synergie.

  • Aprile
  • 2021

E' da poco in vigore il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, detto “Decreto "Sostegni" (in allegato), che contiene le misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

 

Vediamo i provvedimenti più attesi in tema di lavoro:

  • La proroga dell'acausalità "una tantum" sino al 31 dicembre 2021;
  • l’introduzione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale (28 settimane di Assegno Ordinario e CIGD/13 settimane di CIGO Covid-19) fruibili dai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto
  • la proroga del blocco dei licenziamenti generalizzato sino al 30 giugno 2021 (31 ottobre 2021 per determinate categorie di datori di lavoro).

Contratti a termine (art 17): si possono prorogare o rinnovare senza causale fino al 31 dicembre del 2021, per un massimo di 12 mesi. Resta la durata massima complessiva di 24 mesi ed è possibile una sola proroga/rinnovo per una durata massima di 12 mesi, ma non rilevano proroghe e rinnovi già utilizzati prima del 23 marzo, data di entrata in vigore del decreto. Quindi, anche i contratti a tempo determinato che sono già stati rinnovati nel corso del 2020 o nei primi mesi del 2021 utilizzando le deroghe delle norme anti Covid, possono essere nuovamente prorogati o rinnovati.

Anche questa proroga è considerata neutrale al fine del numero massimo di proroghe possibili.

(elemento grafico o icona) Il termine del 31 dicembre 2021, entro il quale è possibile applicare questa norma di flessibilità prevista per fronteggiare l’emergenza Covid, si riferisce al momento in cui il contratto viene prorogato o rinnovato, non alla scadenza del contratto a termine. Quindi, il termine finale del contratto può essere nel 2022 mentre è la proroga (o il rinnovo) che deve avvenire entro la fine del 2021.

Proroga CIG (art. 8) è prorogata la cassa integrazione Covid-19. In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, possono richiedere:

  • fino a 13 settimane di cassa integrazione ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021;
  • fino a 28 settimane di assegno ordinario e CIG in deroga, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 8).

I lavoratori, per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, devono risultare in forza alla data di entrata in vigore del Decreto.

Blocco dei licenziamenti (art 8 comma 9) viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per tutti i datori di lavoro;

- fino al 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro che hanno a disposizione (a prescindere che ne stiano facendo uso) Assegno Ordinario, CIGD, Cisoa (sino al 31/12/21).

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015.

- Sono  esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Se desideri ricevere maggiori informazioni circa il Decreto Sostegni contattaci